Verifiche Fiscali

Con il provvedimento 28/07/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 221 del 23/09/2003 l’Agenzia delle Entrate ha introdotto nuove regole per il controllo periodico sui registratori di cassa.
L’onere di richiedere annualmente la verifica periodica è a carico dell’utente/utilizzatore, il quale dovrà rivolgersi ad un centro assistenza pena la non utilizzabilità del registratore fiscale.
In sede di verifica con esito positivo verrà apposta sulla macchina una targhetta di colore verde su cui viene indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito i test di controllo, tale targhetta non può essere rimossa o modificata.
L’utente non può utilizzare o detenere, nei locali predisposti alla vendita, apparecchi non sottoposti a verifica annuale, privi per qualsiasi ragione, di targhetta di verifica periodica o sigillo fiscale.
L’utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e deve conservare ogni documento a esso relativo, risponde inoltre dell’integrità del sigillo fiscale edell’etichetta di verificazione periodica.
Domande Frequenti
Verifica periodica al Registratore di Cassa non effettuata
Non avendo effettuato la verifica periodica al Registratore di Cassa, si incorre alla sanzione quando si utilizza la cassa con: termini della verifica periodica scaduti o senza il “bollino verde”. La multa sarà un equivalente alla sanzione per mancata emissione di scontrino fiscale (quindi non inferiore a € 516,00).
Mancata installazione del Registratore di Cassa
Mancata installazione del Registratore di Cassa, si incorre alla sanzione quando non si provvede a fare effettuare l’installazione di un misuratore fiscale all’interno di un attività commerciale. La multa (da €1.032,00 a € 4.131,00) puo’ essere “accompagnata” da una sanzione accessoria che prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività dai 15 giorni ai 2 mesi, n caso sia recidivo dai 2 ai 6 mesi. (art. 11, comma 5 del DLgs 471/97 ed art. 12, comma 3 del DLgs. 471/97)aa
Mancata emissione dello scontrino fiscale
Non emettendo lo scontrino fiscale, (art. 6, comma 3 del DLgs 471/97) si incorre a sanzioni pari al 100% dell’imposta corrispondente agli importi non documentati (non inferiore a € 516,00). È prevista anche una sanzione accessoria, quando sono state commesse tre distinte violazioni (non necessariamente in tempi diversi). Questa prevede inoltre la sospensione della licenza o dell’esercizio dell’attività, per un periodo compreso fra i 3 giorni e un
Mancata manutenzione del proprio Registratore di Cassa
Non richiedendo il tempestivo intervento per la manutenzione del proprio Registratore di Cassa, ebbene si, è prevista una sanzione (da € 258,00 a € 2.065,00) per coloro che non richiedano il TEMPESTIVO intervento per la manutenzione del misuratore fiscale (art. 6, comma 3 del DLgs. 471/97).